Adrenalina a scuola: la legge che manca

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Adrenalina a scuola: la legge che manca
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Adrenalina a scuola: la legge che manca

In Italia nessuno è tenuto a somministrare l'adrenalina a uno studente in anafilassi. Per il defibrillatore la legge c'è dal 2021. Cosa manca, e perché.

Abstract (EN). Italy has no national law governing the availability and administration of adrenaline auto-injectors in schools. The only national reference remains a 2005 ministerial recommendation, which provides for the voluntary "availability" of school staff and for medicines prescribed to a named pupil. School staff cannot be compelled to administer a drug, yet they retain a duty of care that exposes them to liability if they fail to act at all. In 2021 Italy resolved the same problem for automated external defibrillators: Law 116/2021 allows anyone to use an AED in a suspected cardiac arrest and explicitly applies the state-of-necessity defence of Article 54 of the Criminal Code. This article reviews the Italian framework, compares it with the defibrillator, glucagon and naloxone precedents, examines the models adopted in the United Kingdom, Canada, the United States, Australia and France, and sets out what a national rule would need to contain. It does not provide individual therapeutic advice.


In breve

In Italia il personale scolastico non può essere obbligato a somministrare un farmaco, nemmeno salvavita. Lo dice l'unico documento nazionale in materia, un atto di raccomandazioni del 2005 che parla di "disponibilità", non di dovere.

Non essere obbligati non equivale a essere protetti. Chi ha in custodia un minore risponde comunque della sua incolumità, e rifiutare l'iniezione è cosa diversa dal non fare nulla.

Per il defibrillatore l'Italia ha già scritto la frase che manca per l'adrenalina: la legge 116 del 2021 ne consente l'uso a chiunque in emergenza e applica l'articolo 54 del codice penale.

Regno Unito, Canada, Stati Uniti e Australia hanno scelto strade diverse ma convergenti: scorte non intestate a un singolo alunno, formazione del personale, protezione di chi interviene in buona fede.


Immagina la scena, perché in ambulatorio me la raccontano i genitori ogni settembre. Un ragazzo di prima media, allergia alle arachidi nota da anni, autoiniettore nello zaino, piano scritto e consegnato in segreteria. Merenda in cortile, un compagno gli passa un biscotto, dopo dieci minuti la voce si fa roca e il collo si gonfia. L'insegnante presente sa cosa sta succedendo, sa dov'è la penna, e in quel momento si chiede una cosa sola: posso farlo io?

La risposta, in Italia, non è scritta da nessuna parte in modo che le dia sicurezza. Può, non deve. E se non lo fa, non è al riparo.

Questo articolo ricostruisce perché siamo arrivati qui, perché per il defibrillatore la stessa domanda ha già avuto risposta, e cosa servirebbe per darla anche all'adrenalina. Parla soprattutto di anafilassi, ma il quadro normativo vale identico per le crisi d'asma, per l'ipoglicemia grave e per ogni emergenza in cui il farmaco esiste e il problema è chi lo usa.

Cosa dice davvero la norma italiana

Tutta l'organizzazione dei farmaci a scuola in Italia poggia su un documento solo: l'Atto di raccomandazioni del 25 novembre 2005, emanato dal Ministero dell'Istruzione d'intesa con il Ministero della Salute, nota prot. 2312/Dip/Segr. Vale la pena leggerlo per quello che è, perché il titolo dice già molto: raccomandazioni, non regolamento.

Il documento prevede che la somministrazione di farmaci in orario scolastico avvenga su richiesta scritta della famiglia, con certificazione medica che attesti la malattia e prescriva il farmaco, e che l'intervento "non debba richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto". Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta, verifica "la disponibilità degli operatori scolastici in servizio". Disponibilità. Nei casi in cui questa manchi, o in situazioni di emergenza, si ricorre al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Una circolare ministeriale del 2017, la numero 321, ha ricordato queste modalità e fornito nuova modulistica per i farmaci "salvavita o indispensabili", senza cambiarne la sostanza.

Tre cose discendono da questo impianto, e vanno dette con precisione perché su questa precisione si gioca tutto.

La prima: il farmaco a scuola è sempre nominale. Prescritto a un alunno, fornito dalla sua famiglia, conservato per lui. Non esiste, a livello nazionale, la figura di un farmaco d'istituto utilizzabile su chiunque. Su cos'è l'autoiniettore e come funziona ho scritto una guida a parte, Autoiniettore di adrenalina: cos'è e quando usarlo.

La seconda: nessun membro del personale scolastico può essere obbligato a somministrarlo. Non è un diritto al rifiuto scritto in una norma, è l'assenza di un obbligo: il documento chiede disponibilità, e chi non la dà non viola nulla. Su questo la dottrina scolastica è unanime, dai sindacati ai commentatori giuridici, e non è un'interpretazione forzata del testo.

La terza: la norma non protegge chi interviene. Non contiene nessuna clausola che dica al personale che, se agisce in buona fede in un'emergenza, non risponderà delle conseguenze. Il Veneto, che con la DGR n. 3 del 2019 ha recepito le raccomandazioni nazionali, lo scrive nero su bianco definendo la tutela dell'operatore una "carenza normativa", e consente comunque solo il farmaco nominale, non la scorta.

Livello di certezza: fonte normativa. I documenti sono pubblici e citati in bibliografia. Segnalo un dettaglio di forma: la data esatta della circolare 321 del 2017 varia nelle fonti secondarie tra gennaio e ottobre, e non ho reperito il PDF ufficiale sul sito ministeriale.

Il paradosso: non obbligati, non protetti

Qui sta il punto che a mio avviso nessuno spiega ai docenti, e che li lascia nel peggiore dei mondi possibili.

Sembra la scelta prudente: se non sono obbligato, meglio non toccare quel farmaco. Ma il ragionamento si ferma a metà. La legge non dice al docente "devi fare l'iniezione". Ma non dice nemmeno "se non la fai, sei comunque a posto". Sono due cose diverse.

Chi ha in custodia un minore a scuola si trova in quella che il diritto chiama posizione di garanzia: la Cassazione lo ha ribadito più volte, affermando che gli addetti al servizio scolastico hanno l'obbligo di tutelare l'incolumità degli alunni affidati, fino al subentro dei genitori o di altro responsabile. La responsabilità ha natura contrattuale, nasce dall'iscrizione, e comprende doveri di protezione. È il quadro degli articoli 2048 del codice civile e 40, secondo comma, del codice penale, per cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Questo produce una distinzione che va tenuta ferma, perché è quella che risolve la paura del personale invece di alimentarla.

Il personale può astenersi dal singolo atto tecnico, l'iniezione, e questo non è reato: nessuna norma glielo impone. Ma non può astenersi da ogni assistenza: accorgersi che qualcosa non va, mettere lo studente in sicurezza, chiamare il 112, avvisare la famiglia, restare vicino fino all'arrivo dei soccorsi. Questo lo deve fare chiunque, non solo chi è addetto al primo soccorso, e la sua omissione totale è ciò che l'articolo 593 del codice penale chiama omissione di soccorso.

Rifiutare l'iniezione non è il problema. Restare a guardare, sì.

Un'onestà dovuta: ho cercato in modo sistematico sentenze italiane su casi di anafilassi a scuola, e non ne ho trovate. Esiste giurisprudenza generale sulla vigilanza scolastica e su emergenze sanitarie di altro tipo, ma non una pronuncia specifica sull'adrenalina. Non è la prova che il rischio non esista, è la prova che finora il sistema si è retto sulla buona volontà del singolo docente e su una dose di fortuna.

Livello di certezza: fonte normativa e giurisprudenza consolidata sui principi generali; assenza documentata di pronunce specifiche.

Il precedente che l'Italia ha già scritto

Chi sostiene che una norma del genere sia impensabile nel nostro ordinamento dovrebbe leggere la legge 4 agosto 2021, numero 116, sull'uso dei defibrillatori.

L'articolo 3 modifica la legge del 2001 e stabilisce che l'uso del defibrillatore semiautomatico è consentito al personale non sanitario formato e che, "in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore anche a chi non sia in possesso dei requisiti". E poi la frase che conta: "Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare".

L'articolo 54 è lo stato di necessità: non è punibile chi ha commesso il fatto per la necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di danno grave alla persona. La legge sul defibrillatore lo richiama esplicitamente per dire a chi soccorre: puoi farlo, e se lo fai in buona fede sei protetto.

La stessa legge, all'articolo 5, estende la formazione sulle tecniche salvavita "al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario", e prevede la dotazione di defibrillatori anche nelle scuole. Il decreto Balduzzi del 2013 aveva già imposto il defibrillatore alle società sportive.

Per il defibrillatore l'Italia ha già scritto la frase che manca per l'adrenalina: si applica l'articolo 54.

Il parallelo regge su tutti i piani che contano. Finestra di intervento di pochi minuti, dispositivo progettato per essere usato da chi non è sanitario, danno da inerzia potenzialmente letale, rischio di somministrazione impropria contenuto. Anzi, l'adrenalina intramuscolare ha un profilo di sicurezza tale che la letteratura formativa la descrive, in caso di uso su chi non ne aveva bisogno, come causa di effetti transitori e non pericolosi, specie nei bambini. Il defibrillatore analizza il ritmo e non eroga la scarica se non serve; l'autoiniettore non ha questa intelligenza, ma non ne ha bisogno, perché il costo di un'iniezione inutile è basso.

Il legislatore italiano ha già valutato proporzionato consentire a chiunque, senza formazione, l'uso di un presidio salvavita, richiamando l'articolo 54. Non è un salto nel vuoto: è una frase già votata, da riscrivere per un altro farmaco.

Livello di certezza: fonte normativa.

Non è l'unico precedente

Il defibrillatore è l'analogia più forte perché è la più recente e la più esplicita, ma non è sola.

Il naloxone, antidoto iniettabile per l'overdose da oppioidi, in Italia è farmaco da banco senza obbligo di ricetta dal 1991. Viene distribuito dai servizi per le dipendenze e dalle unità di strada, e usato da persone senza alcuna formazione sanitaria. È il precedente italiano di un farmaco iniettabile salvavita affidato ai laici, e l'ordinamento non ne ha mai fatto un problema.

Il glucagone, per l'ipoglicemia grave del bambino con diabete, è il parallelo clinico più vicino all'adrenalina: stessa scuola, stesso zaino, stessa emergenza che non aspetta il 118. Il Documento strategico del 2013 per l'inserimento del bambino con diabete a scuola, elaborato con Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione, scrive una frase che vale la pena riportare per intero: "Il glucagone è un farmaco salvavita che, come tale, può essere somministrato da chiunque si trovi in presenza di un paziente con ipoglicemia in stato di incoscienza. Qualora esistessero dei dubbi sulla natura della crisi, la somministrazione di glucagone non riveste alcun carattere di pericolosità per il paziente".

Può essere somministrato da chiunque. Non riveste pericolosità. Sono le due frasi che si potrebbero scrivere, parola per parola, per l'adrenalina, e che per l'adrenalina nessuno ha ancora scritto.

Livello di certezza: fonte normativa per il naloxone; documento ministeriale di indirizzo per il glucagone.

Perché il farmaco intestato a un solo bambino non basta

C'è un argomento che il modello nominale italiano non riesce a coprire per costruzione, ed è il più scomodo.

Una parte delle reazioni anafilattiche a scuola colpisce chi non sapeva di essere allergico. È la prima reazione della vita, in classe, senza piano, senza penna, senza nessuno che abbia mai sentito il suo nome associato alla parola allergia. Per questi studenti l'autoiniettore del compagno di banco non serve a niente, perché nessuno sapeva che sarebbe servito.

Quanto è frequente? Il dato più citato viene dalle scuole statunitensi che tengono adrenalina di scorta: in un'analisi combinata su oltre seimila istituti, circa un evento anafilattico su quattro riguardava una persona senza allergia nota. Va detto con la stessa chiarezza che quella survey è stata finanziata dal produttore di un autoiniettore, e che il campione era costituito da scuole già aderenti a un programma del produttore stesso. Non è un motivo per scartare il dato, è un motivo per non farne l'unico pilastro.

Per questo vale di più un dato indipendente e recente. In Alberta, l'unica provincia canadese che dal 2020 obbliga tutte le scuole a tenere adrenalina non intestata a un singolo studente, uno studio pre-post condotto sui registri di un ospedale pediatrico ha misurato l'effetto della legge: la quota di anafilassi scolastiche trattate con adrenalina prima dell'arrivo in ospedale è passata dal 35,7 per cento al 64,5 per cento. Nelle province senza obbligo, nello stesso periodo, la curva non si è mossa. E il completamento del corso gratuito di formazione per il personale scolastico è aumentato di sette volte nell'anno di entrata in vigore.

Un farmaco intestato a un solo bambino non può salvare il compagno che non sapeva di essere allergico.

Livello di certezza: evidenza moderata, da studi osservazionali con i limiti dichiarati; il dato canadese è il più solido perché confronta prima e dopo una norma reale.

Cosa hanno fatto gli altri

Non serve inventare nulla. Il problema è stato affrontato altrove da vent'anni, e le soluzioni sono leggibili.

Ontario, 2005. La Sabrina's Law porta il nome di Sabrina Shannon, tredici anni, morta a scuola nel 2003 per una reazione anafilattica. È la prima legge al mondo sul tema. Impone a ogni scuola una policy sull'anafilassi e la formazione del personale, consente a un dipendente di somministrare l'autoiniettore "anche in assenza di preautorizzazione" se ritiene che uno studente stia avendo una reazione, ed esclude ogni azione di risarcimento per un atto compiuto in buona fede, salvo colpa grave. Non obbliga però a tenere scorte non nominali: questo passo ulteriore lo chiedono oggi le associazioni canadesi.

Alberta, 2020. È la provincia che ha fatto quel passo: tutte le scuole devono tenere adrenalina non assegnata a uno studente specifico. I risultati sono quelli riportati sopra.

Stati Uniti, 2013. Lo School Access to Emergency Epinephrine Act, legge federale, incentiva gli Stati ad adottare norme sulla scorta di adrenalina non nominale con protezioni per chi la somministra. Oggi tutti i cinquanta Stati più il Distretto di Columbia la consentono, quattordici la impongono.

Regno Unito, 2017 e 2026. Dal 2017 tutte le scuole possono acquistare autoiniettori di scorta senza prescrizione, in modo facoltativo. Dal settembre 2026, in Inghilterra, la Benedict's Law lo rende obbligatorio: scorta in sede, formazione di tutto il personale, piani individuali, policy pubblicata. Porta il nome di Benedict Blythe, cinque anni, morto a scuola nel 2021 per anafilassi da proteine del latte. L'inchiesta ha individuato tra i fattori il ritardo nella somministrazione dell'adrenalina.

Australia, Victoria. Il Ministerial Order 706 impone alle scuole con alunni a rischio una policy sull'anafilassi, un autoiniettore "per uso generale" non assegnato, e la formazione obbligatoria del personale secondo gli standard della società scientifica nazionale.

Francia. Il modello resta individuale, con il piano di accoglienza personalizzato e la trousse d'urgence dell'alunno; dal 2019 le scuole secondarie sono dotate di autoiniettori anche per le anafilassi inaugurali, senza obbligo nazionale di scorta per le primarie.

Germania e Spagna non hanno un obbligo nazionale né di scorta né di formazione. In Spagna, ad aprile 2026, le società scientifiche allergologiche hanno presentato al Parlamento un appello per introdurlo.

Giurisdizione

Scorta non nominale

Formazione personale

Protezione di chi interviene

Inghilterra

Obbligatoria dal settembre 2026

Obbligatoria per tutto il personale

Sì (Regulation 238)

Ontario

No

Obbligatoria

Sì, atti in buona fede

Alberta

Obbligatoria dal 2020

Stati Uniti

14 Stati obbligo, tutti consentono

Variabile

Good Samaritan, variabile

Victoria (Australia)

Obbligo di policy con autoiniettore di riserva

Obbligatoria

Francia

No, salvo secondarie dal 2019

Nel piano individuale

Non specifica

Germania, Spagna

No

No obbligo nazionale

No

Italia

No

Solo su richiesta della scuola

No; sì per il defibrillatore

La colonna che salta all'occhio è l'ultima. L'Italia è l'unico Paese della tabella che ha risolto il problema della protezione del soccorritore per un presidio salvavita e non per l'altro.

Livello di certezza: fonte normativa per Regno Unito, Ontario, Alberta, Stati Uniti e Victoria; fonte secondaria per Francia; assenza documentata per Germania e Spagna.

E l'asma?

Il quadro normativo per l'asma è lo stesso, e i problemi anche, in scala ridotta. Il broncodilatatore è farmaco nominale, va richiesto dalla famiglia con certificazione, e il personale può darsi disponibile o no. Con una differenza pratica: nella maggior parte dei casi il ragazzo asmatico l'inalatore se lo usa da solo, e il ruolo dell'adulto è assicurarsi che lo abbia a portata di mano.

È qui che si annida l'errore più comune, che vedo ogni anno: l'inalatore chiuso nell'armadietto della segreteria, due piani sopra la palestra, "per sicurezza". Un farmaco al bisogno serve nel momento del bisogno, e il momento del bisogno è in palestra, in cortile, in gita. Il piano scritto dovrebbe dire dove sta il farmaco, non solo che esiste.

E c'è l'altra faccia, opposta: il ragazzo esonerato dall'educazione fisica "per asma", ogni anno, con lo stesso certificato dell'anno prima. Un'asma ben controllata è compatibile con lo sport, e lo dicono le linee guida internazionali. Se un ragazzo non riesce a correre, quella non è una condizione da certificare e mettere da parte: è un'informazione che la terapia va rivista. L'esonero segnala, non cura. Ne ho scritto per esteso in Ho l'asma e faccio sport.

Livello di certezza: fonte normativa per il quadro; evidenza moderata sulla compatibilità fra asma controllata e sport, da documento di posizione EAACI 2025.

Cosa servirebbe, in concreto

Qui dichiaro la mia posizione, come medico, e la separo da tutto il resto perché è opinione e non ricostruzione.

Il problema non è comprare il farmaco. Una scorta di autoiniettori in ogni istituto costa meno di un defibrillatore e si gestisce con un piano di sostituzione alle scadenze. Il problema è decidere chi ha il dovere di usarla, e proteggerlo se lo fa. E questo non lo può decidere il singolo dirigente, la singola ASL, la singola Regione: serve una norma nazionale, con tre contenuti.

Una clausola gemella dell'articolo 3 della legge 116/2021: in caso di sospetta anafilassi, l'uso dell'autoiniettore è consentito a chiunque, e si applica l'articolo 54 del codice penale a chi interviene nel tentativo di prestare soccorso. È la frase che il Parlamento ha già scritto una volta. Va solo riscritta.

Una scorta di istituto non nominale, sul modello di Alberta e dell'Inghilterra, perché il farmaco intestato a un solo bambino non copre le prime reazioni, e le prime reazioni esistono.

Una formazione ricorrente di tutto il personale, non solo degli addetti al primo soccorso, estendendo quello che l'articolo 5 della stessa legge già prevede per la rianimazione cardiopolmonare. Le società scientifiche europee la raccomandano ogni uno o due anni; in Italia, secondo i dati disponibili, circa sei operatori scolastici su dieci hanno ricevuto una formazione sull'anafilassi.

Comprare l'adrenalina è la parte facile. Decidere chi deve usarla è la legge che manca.

Le obiezioni oneste

Un articolo che vuole essere preso sul serio da chi decide deve affrontare le obiezioni migliori, non quelle comode.

"Il personale scolastico non è sanitario e non può assumersi questa responsabilità." È vero, e la risposta non è caricargliela, è toglierla. È esattamente ciò che fa l'articolo 54 per il defibrillatore. Senza quella clausola, oggi il personale porta la responsabilità della posizione di garanzia senza la protezione dell'intervento: la norma che manca non aggiunge un peso, ne toglie uno.

"Serve formazione, e la formazione costa." Serve, ed è il costo più reale. Ma la legge 116 ha già esteso la formazione salvavita a docenti e personale ATA: aggiungere un modulo sull'anafilassi a un percorso già previsto è un incremento, non un'infrastruttura nuova. E il dato canadese mostra che, quando l'obbligo c'è, la partecipazione alla formazione si moltiplica da sola.

"Un'iniezione a chi non ne ha bisogno può fare danni." Il rapporto rischio-beneficio dell'adrenalina intramuscolare in un sospetto di anafilassi è così sbilanciato a favore dell'intervento che la letteratura formativa descrive gli effetti di una somministrazione impropria come transitori. Il danno da inerzia è la morte. Il danno da eccesso è un'ora di tachicardia.

"I dispositivi scadono e vanno gestiti." Un autoiniettore ha una validità di circa diciotto mesi e va conservato a temperatura ambiente, e la sostituzione prima della scadenza non ammette eccezioni, come ho spiegato in Autoiniettore di adrenalina scaduto: quando sostituirlo e cosa fare. È lo stesso tipo di manutenzione che le scuole già fanno per i defibrillatori, con piastre e batterie a scadenza.

"La sanità è materia regionale." Lo era anche per i defibrillatori, e la legge nazionale ha fissato la cornice lasciando alle Regioni l'attuazione. Emilia-Romagna e Toscana hanno protocolli avanzati sui farmaci a scuola, il Veneto ha recepito le raccomandazioni nazionali: una norma statale non li cancellerebbe, li completerebbe con la parte che nessuna Regione può darsi da sola, la scriminante penale.

Cosa fare oggi, in pratica

In attesa della norma, tre soggetti possono fare tre cose.

Se sei un genitore. Consegna a scuola un piano di gestione aggiornato, scritto dallo specialista che segue tuo figlio, che dica cosa riconoscere, cosa fare e dove sta il farmaco. Chiedi per iscritto che il farmaco sia conservato dove tuo figlio passa il tempo, non in segreteria. E chiedi quali membri del personale hanno dato disponibilità: è un tuo diritto saperlo, ed è l'unica cosa che oggi la norma prevede.

Se lavori in una scuola. Sappi che dare disponibilità non ti espone più di quanto tu sia già esposto per la posizione di garanzia, e che l'unica condotta davvero rischiosa è non fare nulla. Chiedi al dirigente la formazione: le raccomandazioni del 2005 la prevedono, e le ASL sono tenute a fornirla.

Se sei un medico. Il piano che scrivi per la scuola è un documento che verrà letto da un non sanitario in un momento di panico. Scrivilo per quel momento: poche righe, in ordine, senza gergo, con l'indicazione di dove sta il farmaco e di chi chiamare. E scrivilo in modo che non richieda discrezionalità tecnica, perché è quella la soglia che la norma pone. Su come è cambiata negli ultimi anni la gestione clinica dell'anafilassi, e ogni quanto va rivisto il piano terapeutico, ho scritto Anafilassi e adrenalina: come è cambiata la gestione.

Domande frequenti

Un insegnante che fa l'iniezione a un alunno in anafilassi rischia una denuncia? Oggi non esiste una clausola specifica che lo protegga, come esiste per il defibrillatore. Esiste lo stato di necessità dell'articolo 54, che è un principio generale del codice penale e si applica a chiunque agisca per salvare una vita da un pericolo attuale. Ma un principio generale da invocare a posteriori non è la stessa cosa di una norma che lo dichiara in anticipo, e questa è esattamente la differenza che una legge colmerebbe.

Un insegnante può rifiutarsi di somministrare il farmaco? Non può essere obbligato a farlo, che è cosa diversa da avere un diritto al rifiuto. Ma non può astenersi da ogni assistenza: chiamare i soccorsi, mettere in sicurezza, restare vicino sono doveri di chiunque.

Esistono scuole italiane con adrenalina di scorta? Non a norma di legge nazionale. Esistono iniziative locali, come quella del Comune di Vicchio in Toscana, che ha avviato nel 2026 un progetto per dotare i plessi scolastici di autoiniettori con formazione del personale e copertura procedurale dell'ASL, o come il protocollo che la Regione Umbria ha firmato con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'asma e altre patologie a possibile evoluzione fatale, di cui ho scritto in Asma ed anafilassi a scuola: se ne parla troppo poco. Anche lì, però, resta affidato alla disponibilità volontaria dei singoli insegnanti: è la stessa lacuna di cui parla questo articolo, un gradino più in basso.

Il defibrillatore a scuola è obbligatorio? La legge 116/2021 prevede la dotazione di defibrillatori anche nelle scuole e la formazione del personale docente e ATA. È il modello di riferimento a cui questo articolo chiede di allineare l'adrenalina.

Cosa cambia per il ragazzo con asma? Il quadro è identico: farmaco nominale, disponibilità del personale, piano scritto. La differenza pratica è che il broncodilatatore quasi sempre lo usa lo studente da solo, e il compito dell'adulto è assicurarsi che lo abbia con sé, in palestra e in gita, non in un armadietto.

Disclaimer

Le informazioni contenute in questo articolo sono basate sulle fonti normative, giurisprudenziali e scientifiche citate in bibliografia e sull'esperienza clinica del Dr. Verna. Non sostituiscono il parere medico personalizzato né una consulenza legale. Per diagnosi e terapie, consultare il proprio specialista. La materia normativa è soggetta a evoluzione: le fonti sono aggiornate al 14 settembre 2026.

Nota sull'uso dell'intelligenza artificiale. La sostanza di questo articolo, cioè le affermazioni cliniche, l'interpretazione dei dati e le conclusioni, è interamente mia. Per la forma del testo e per le immagini mi sono avvalso di strumenti di intelligenza artificiale, rispettivamente Claude di Anthropic e Gemini di Google: strumenti che mi permettono di offrirti un contenuto curato in tempi compatibili con la pratica clinica quotidiana. Ogni articolo è riletto, verificato e approvato da me, che mi assumo per intero la responsabilità di quanto scritto.

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Bibliografia

Normativa italiana

  1. Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute. Atto di raccomandazioni contenente le linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, nota prot. 2312/Dip/Segr, 25 novembre 2005. Testo su https://www.dirittoscolastico.it/nota-prot-n-2312-del-25-novembre-2005/

  2. Ministero dell'Istruzione. Circolare n. 321 del 2017, Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci indispensabili. Riferimento su https://www.orizzontescuola.it/somministrazione-farmaci-salva-vita-a-scuola-circolare-e-allegati/

  3. Legge 4 agosto 2021, n. 116, Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. Gazzetta Ufficiale n. 193 del 13 agosto 2021. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/13/21G00126/sg

  4. Camera dei Deputati, Servizio Studi. Dossier AS0087b sull'A.C. T.U. 181 e abbinate. https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AS0087b.Pdf

  5. Regione del Veneto. DGR n. 3 del 4 gennaio 2019, Raccomandazioni in tema di somministrazione di farmaci in orario scolastico. Recepimento. https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=385805

  6. AGD Italia, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione. Documento strategico di intervento integrato per l'inserimento del bambino, adolescente e giovane con diabete in contesti scolastici, educativi, formativi, 2013.

  7. Codice penale, artt. 40, 54, 593. Codice civile, art. 2048.

Giurisprudenza 8. Corte di Cassazione, sez. civ., sentenza n. 17574/2010, sulla posizione di garanzia del personale scolastico. 9. Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 7417/2018, sulla natura contrattuale della responsabilità dell'istituto e del docente.

Società scientifiche e letteratura 10. SIAIP e FederAsma e Allergie ODV. Documento sulla gestione a scuola di bambini e adolescenti con allergie ed immunodeficienze primitive. https://www.federasmallergie.it/wp-content/uploads/2022/01/documento-SIAIP.pdf 11. Deschildre A, Alvaro-Lozano M, Muraro A, et al. Towards a common approach for managing food allergy and serious allergic reactions (anaphylaxis) at school. GA2LEN and EFA consensus statement. Clin Transl Allergy. 2025;15:e70013. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11682877/ 12. White MV, Hogue SL, Odom D, et al. Anaphylaxis in Schools: Results of the EPIPEN4SCHOOLS Survey Combined Analysis. Pediatr Allergy Immunol Pulmonol. 2016;29(3):149-154. Studio finanziato da Mylan Specialty. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5314730/ 13. Bilò MB, Corsi A, Martini M, et al. Fatal anaphylaxis in Italy: Analysis of cause-of-death national data, 2004-2016. Allergy. 2020;75(10):2644-2652. https://doi.org/10.1111/all.14352 14. Price OJ, Papadopoulos NG, Antolín Amérigo D, et al. Exercise Recommendations and Practical Considerations for Asthma Management: An EAACI Position Paper. Allergy. 2025;80(6):1572-1591. https://doi.org/10.1111/all.16573 15. Società Italiana Tossicodipendenze. Il modello italiano di distribuzione del naloxone per prevenire le morti per overdose da oppiacei, 2017. https://blog.sitd.it/2017/02/16/modello-italiano-distribuzione-del-naloxone-prevenire-le-morti-overdose-oppiacei/

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