La chimera dell’esenzione ticket per i pazienti allergici
Categorie: Asma, Allergie da farmaci, Allergia alimentare, Allergia a veleno di imenotteri, Anafilassi - Adrenalina
La chimera dell’esenzione ticket per i pazienti allergici
Tra le malattie allergiche più comuni solo l’asma ha un’esenzione dal ticket, e restano fuori le allergie a farmaci, alimenti e veleno di imenotteri. Cosa comprende l’esenzione e perché andrebbe estesa.
Tra le malattie allergiche più comuni, solo l’asma ha un codice di esenzione dal ticket sanitario. Per chi ha una rinite allergica, un’allergia alimentare, un’allergia a farmaci o al veleno di imenotteri, visite, esami e farmaci seguono le regole ordinarie. Potete ascoltare questi argomenti anche sul nostro Podcast VernAllergy
Il ticket sanitario è la quota che il cittadino paga per visite, esami e farmaci a carico del Servizio Sanitario. L’importo e alcune regole cambiano da Regione a Regione, e chi rientra in una categoria esente non lo paga.
Alcune categorie di persone sono esentate dal pagamento del ticket: i malati affetti da patologie gravi e invalidanti, le donne in gravidanza, i soggetti con determinate patologie croniche e malattie rare, gli invalidi. Altre esenzioni dipendono dall’età e dal reddito: valgono per i bambini sotto i sei anni e per le persone sopra i sessantacinque, per i disoccupati, per i titolari di pensione sociale e per i titolari di pensione al minimo con più di sessant’anni, sempre a condizioni di reddito familiare. Ci sono infine casi particolari, come la diagnosi precoce di alcuni tumori e l’accertamento dell’HIV.
Nell’ambito dei pazienti che soffrono delle patologie “croniche ed invalidanti”, godono dell’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie solo coloro citati nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
La brutta notizia per gli allergici è che, tra le malattie allergiche più comuni, l’esenzione c’è solo per l’asma. Chi ha una rinite allergica, un’allergia alimentare, un’allergia a farmaci o al veleno di imenotteri paga visite, esami diagnostici e farmaci secondo le regole ordinarie: il ticket dove è previsto, il prezzo pieno per ciò che il Servizio Sanitario non rimborsa.
L'esenzione ticket è concessa dall’Asl di appartenenza dietro certificazione medica rilasciata dalla stessa Asl, oppure da una struttura ospedaliera, un centro di ricerca, una casa di cura accreditata, ecc. L’esenzione dal ticket per chi soffre di asma (codice esenzione 007.493) dà diritto alla visita di controllo necessaria al monitoraggio della malattia e ad altre prestazioni, tra cui [1]:
emocromo;
prelievo di sangue venoso;
screening allergologico per inalanti e alimenti con prick test, fino a 18 allergeni;
una seduta individuale di terapia educazionale per il paziente asmatico o allergico a rischio di anafilassi;
elettrocardiogramma;
spirometria, semplice o globale;
test di broncodilatazione farmacologica;
proteina C reattiva;
pulsossimetria.
Fra le voci dell’allegato, la seduta di terapia educazionale è l’unica che nomina l’allergia a rischio di anafilassi, e vale soltanto per chi ha l’asma.
Per quanto riguarda i farmaci, quelli per l’asma rientrano nella classe A, cioè sono rimborsati dal Servizio Sanitario, anche se alcune Regioni chiedono un ticket a confezione: in Abruzzo, per esempio, 2 euro a confezione, con un massimo di 6 euro per ricetta, sui farmaci che costano più di 5 euro. Per la rinite allergica, che spesso si associa all’asma, gli spray cortisonici nasali stanno tutti in classe C, a carico del cittadino. Gli antistaminici per bocca possono essere rimborsati solo con la Nota AIFA 89: allergia di grado medio o grave, cura oltre i 60 giorni e una confezione compresa nella nota. Il dettaglio lo trovi nell’articolo su chi paga i farmaci per la rinite allergica.
A questo punto, considerata la situazione per le tasche dei pazienti con malattie allergiche, viene da chiedersi se non sia il caso di chiedere l’inserimento nei LEA almeno delle patologie allergiche ad evoluzione anafilattica, cioè quelle con una reazione allergica generalizzata, severa e potenzialmente fatale. Ci riferiamo alle reazioni allergiche a farmaci, alimenti e veleno di Imenotteri (vespe e api).
Le reazioni avverse a farmaci sono frequenti, e le reazioni allergiche in senso stretto ne rappresentano solo una minoranza. Il corretto inquadramento consente di individuare i casi a potenziale evoluzione fatale, di scegliere farmaci alternativi somministrabili in sicurezza e di evitare che pazienti ritenuti erroneamente allergici sulla base della sola anamnesi ricevano farmaci più costosi o meno efficaci [2].
L’allergia alimentare ha il suo picco nelle età più giovani per alcuni alimenti, come latte e uovo, mentre arachide, frutta a guscio, pesce e crostacei prevalgono nei bambini più grandi [3]. Le stime di frequenza dipendono molto dal metodo: in Europa, per i singoli alimenti principali, vanno dallo 0,1 al 6,0% se riferite dai pazienti e restano sotto l’1% quando confermate da test di provocazione [3]. Il corretto inquadramento allergologico consente la riduzione del rischio di riesposizione all’alimento (o agli alimenti) responsabile delle reazioni e la rapida messa in atto di protocolli di gestione delle reazioni avverse in caso di riesposizione accidentale in grado di abbattere drasticamente la mortalità. Ciò avviene mediante l’individuazione da parte dell’allergologo dei soggetti a rischio di anafilassi soprattutto tra i pazienti in età scolare, l’autorizzazione codificata all’utilizzo dell’adrenalina autoniettabile e la richiesta di pasti “speciali” privi di allergeni per gli stessi pazienti.
Le reazioni sistemiche da allergia a veleno di Imenotteri sono state riportate fino al 7,5% degli adulti e fino al 3,4% dei bambini e possono presentarsi con sintomi gravi e potenzialmente fatali [4]. Tali patologie, se correttamente diagnosticate, sono oggi curabili con un trattamento, l’immunoterapia con veleno di imenotteri, che riduce in modo sostanziale il rischio di nuove reazioni sistemiche gravi ed è, secondo la linea guida europea EAACI, l'unico trattamento che le previene [4].
Credo che le considerazioni appena espresse debbano essere fatte proprie dai pazienti allergici e dagli specialisti in Allergologia e Immunologia Clinica per essere proposte in sede politico-amministrativa perché queste patologie entrino a pieno diritto nei Livelli Essenziali di Assistenza.
I vantaggi di questo inserimento riguardano i pazienti e gli specialisti in Allergologia e Immunologia Clinica, e sono di due tipi: clinici e socio-economici.
I vantaggi clinici sono i seguenti:
- riduzione del rischio complessivo per la salute da eventi anafilattici
- riduzione degli errori nella gestione diagnostico/terapeutica
- miglioramento delle condizioni di vita del paziente allergico a rischio di anafilassi, con il suo inserimento in una rete di assistenza che coinvolge le strutture territoriali (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, caregiver) e il 118, con attribuzione di un codice identificativo.
I vantaggi socio-economici sono i seguenti:
- riduzione dei costi per indagini o ricorso a percorsi inappropriati
- riduzione dell’uso inappropriato di terapie o altre manovre alternative ad alto costo
- riduzione dei ricoveri in Rianimazione per eventi avversi gravi
- riduzione dei ricoveri preventivi inappropriati con perdita di giornate lavorative
- riduzione dei costi per accessi in pronto soccorso
Vi ricordiamo che molte delle notizie presenti nel nostro podcast possono essere anche rinvenute nel libro "Allergie: Manuale per i pazienti" acquistabile anche su Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che potete seguirci anche sul nostro blog, sul profilo Facebook, sul Gruppo Facebook, su Telegram e sul nostro profilo Instagram.
Le informazioni contenute in questo articolo sono basate sul DPCM del 12 gennaio 2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza, sulla Nota AIFA 89, sugli studi citati in bibliografia e sull’esperienza clinica del Dr. Verna. Classi di rimborsabilità e ticket regionali sono stati verificati a ottobre 2026 e possono cambiare. Non sostituiscono il parere medico personalizzato. Per diagnosi e terapie, consultare il proprio specialista.
VernAllergy, se lo sai ti curi meglio.
Bibliografia
[1] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 18 marzo 2017, Supplemento ordinario n. 15, Allegato 8.
[2] Demoly P, et al., International Consensus on drug allergy, Allergy, 2014;69(4):420-437. https://doi.org/10.1111/all.12350
[3] Nwaru BI, et al., Prevalence of common food allergies in Europe: a systematic review and meta-analysis, Allergy, 2014;69(8):992-1007. https://doi.org/10.1111/all.12423
[4] Sturm GJ, et al., EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Hymenoptera venom allergy, Allergy, 2018;73(4):744-764. https://doi.org/10.1111/all.13262

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